DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2025/1801 relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2025/1801 serie L del 13/10/2025 è stata pubblicata la “DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2025/1801 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2025 che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose”.
Questa dispone che gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 23 giugno 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 24 giugno 2026.
La direttiva propone la lista dei controlli su strada che devono essere operati dal personale deputato e si riferisce espressamente al regolamento ADR in vigore. Sono indicate complessivamente 31 voci che devono essere compilate.
Le infrazioni sono suddivise in tre categorie di rischio identificate da:
Categoria di rischio I: Riguarda infrazioni delle disposizioni dell’ADR che comportano un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all’ambiente. Se osservate durante i controlli su strada, tali infrazioni comportano di norma l’adozione di misure correttive immediate e adeguate, come il fermo del veicolo; se osservate durante i controlli presso i locali delle imprese, tali infrazioni sarebbero di norma soggette ad altre misure appropriate.
Categoria di rischio II - Riguarda infrazioni delle disposizioni dell’ADR che comportano un rischio di lesioni personali o danni all’ambiente. Se osservate durante i controlli su strada, tali infrazioni comportano di norma l’adozione di adeguate misure correttive, come, ove possibile, la richiesta di adottare i correttivi sul luogo stesso del controllo o, al più tardi, al termine dell’operazione di trasporto in corso; se osservate durante i controlli presso i locali delle imprese, tali infrazioni sarebbero di norma soggette ad altre misure appropriate.
Categoria di rischio III - Riguarda infrazioni delle disposizioni dell’ADR che comportano un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all’ambiente e per le quali le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere adottate su strada bensì in seguito dall’impresa; se osservate durante i controlli presso i locali delle imprese, tali infrazioni sono di norma soggette ad altre misure appropriate.
