Il Regolamento Euratom 974/2025

Il nuovo regolamento sostituisce il 302/2005 con misure più moderne e mirate per garantire la sicurezza delle materie nucleari

Il 26 maggio 2025 la Commissione Europea ha adottato il Regolamento (Euratom) 2025/974 relativo all’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom.
Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 16 giugno 2025 (serie L) e conta 44 articoli, 31 allegati, suddivisi in 7 capi, per un totale di 131 pagine.


Perché un nuovo regolamento?

Negli ultimi anni, gli sviluppi della tecnologia nucleare e dell’informazione, uniti all’aumento della quantità di materie nucleari prodotte, utilizzate, trasportate, riciclate e smaltite all’interno della Comunità, hanno reso necessario un aggiornamento della normativa.
Il regolamento (Euratom) 302/2005, finora in vigore, non rispondeva più alle esigenze attuali e viene quindi abrogato per lasciare spazio a norme più moderne e mirate.


Obiettivi principali

  • Rafforzamento della sicurezza nucleare in risposta alla crescente instabilità geopolitica e alla corsa agli armamenti.

  • Controllo più rigoroso sull’uso delle materie nucleari, per prevenire impieghi non pacifici.

  • Disposizioni calibrate sul valore strategico delle materie nucleari e sugli impianti in attività.

  • Maggiore trasparenza nella gestione, dichiarazione e tracciabilità dei materiali.


I principali aggiornamenti

Campo di applicazione invariato ma definizioni aggiornate

L’articolo 1 conferma che il regolamento si applica a tutte le persone o imprese che gestiscono impianti di immagazzinamento, smaltimento o altro uso di materie nucleari.
Restano esclusi i detentori di prodotti finiti, come leghe o ceramiche per usi non nucleari, in cui le materie nucleari siano praticamente non recuperabili.

Le definizioni dell’articolo 2 sono state ampliate e aggiornate per riflettere la realtà odierna. Tra le novità più rilevanti:

  • Migliore definizione dei rifiuti radioattivi nucleari (punto 7).

  • Introduzione della voce smaltimento: la collocazione di rifiuti, di combustibile esaurito o di altre materie nucleari in un impianto, senza intenzione di recuperarli (punto 11).

  • Ridefinizione del concetto di sito (punto 24).

  • Introduzione del concetto di cella calda (punto 25).

  • Definizione di LOF – Location Outside Facility (punto 28): qualsiasi luogo diverso da un impianto in cui sono detenute o usate normalmente materie grezze o materie fissili speciali in quantità pari o inferiori a un chilogrammo effettivo.

  • Nuove voci nelle definizioni comprendenti: aree di bilancio, principio e criteri di equivalenza, principio di proporzionalità e contabilità di pool, ossia uno specifico metodo contabile in base al quale un codice unico d’impegno (codice del pool) è utilizzato per dichiarare alla Commissione gli inventari contabili e le situazioni dell’inventario fisico, anche se le materie nucleari possono essere soggette a diversi impegni particolari relativi al controllo.


Obbligo di dichiarazione e tempi ridotti

L’articolo 3 stabilisce che le dichiarazioni sulle caratteristiche tecniche fondamentali devono essere presentate esclusivamente per via elettronica, con termini ridotti da 120 a 30 giorni.
Il nuovo articolo 5 introduce l’obbligo di dichiarare tempestivamente eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali, con le stesse scadenze ridotte.


Programmazione, controlli e registri

  • Articolo 7 – Programma delle attività: migliore definizione della tempistica di trasmissione; il programma deve essere inviato entro il 15 novembre dell’anno precedente.

  • Articolo 8 – Disposizioni particolari sul controllo: aggiunta al comma 2 la voce g) con l’elenco delle attrezzature essenziali per l’impianto.

  • Articolo 9 – Sistema di contabilità: obbligo di conservare i registri per tutto il periodo di detenzione delle materie e per almeno 5 anni dopo.

  • Articolo 10 – Registri operativi: includono anche i documenti di spedizione per le partite di materie nucleari ricevute e spedite. Introdotto il comma 2 che dispone la messa a disposizione dei registri operativi per gli ispettori della Commissione.

  • Articolo 12 – Rapporti contabili: devono essere trasmessi per via elettronica dall’inizio della detenzione delle materie nucleari.


Tutte le altre principali modifiche

  • Articolo 17 – Circostanze eccezionali: chiariti i casi in cui è necessario fornire un rapporto speciale in caso di possibile perdita di materie nucleari, anche durante il trasferimento. Il rapporto deve includere la descrizione dell’incidente, il peso delle materie (uranio, torio, plutonio, isotopi fissili), il metodo di determinazione e le azioni preventive adottate.

  • Articolo 21 – Unità di peso e categorie di materie nucleari: nuovo valore per notifiche con arrotondamento all’unità inferiore se il primo decimale è pari a 0, 1, 2, 3 o 4.

  • Articolo 25 – Perdita di materia o ritardo in occasione di trasferimento: specifiche su contenuto del rapporto e possibilità di ulteriori dettagli nelle disposizioni particolari.

  • Articolo 33 – Elenco iniziale delle giacenze di rifiuti: obbligo di comunicazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore (prima erano 120); cessazione salvaguardie IAEA per rifiuti condizionati.

  • Articolo 36 – Cessazione del controllo di sicurezza: elenca i casi in cui il controllo può cessare.

  • Articolo 37 – LOF nazionale: sei commi descrittivi, incluse disposizioni per piccoli detentori.

  • Articolo 38 – Obblighi internazionali: nuove disposizioni sugli accordi di cooperazione nucleare in vigore tra la Comunità e Stati terzi.

  • Articolo 42 – Attuazione e monitoraggio (ex articolo 37).


Abrogazione

L’articolo 43 conferma l’abrogazione del Regolamento (Euratom) 302/2005, con date differenziate:

  • Allegati I, II e XI: abrogati dal 16 dicembre 2025.

  • Allegati III-IX e XII-XV: abrogati dal 16 ottobre 2028.